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Working as a healthcare professional

What pension arrangements do I need to make before moving to the UK to work as a healthcare professional?

Information about pension arrangements to be made before moving to the UK to work as a healthcare professional are reported below (in Italian only). ENPAM forms may be downloaded from here.

E.N.P.A.M. E PREVIDENZA COMUNITARIA
Regolamenti 1408/71 e 574/72

Formalità da espletare, ai fini contributivi, per esercitare la professione in più Stati membri

Il medico o l’odontoiatra che intende svolgere la sua attività nel territorio di due o più Stati membri deve darne notizia all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio risiede (Reg. 574/72 art.12 bis par. 1,  lett. a). Tale istituzione, per i medici e gli odontoiatri residenti in Italia è la Fondazione E.N.P.A.M. (unitamente ad INPDAP ed INPS per i lavoratori dipendenti, rispettivamente pubblici e privati).

L’E.N.P.A.M., su richiesta dell’iscritto:

a) se al professionista è applicabile la legislazione italiana, rilascia all'interessato un certificato (E 101) dal quale risulta che egli è soggetto alla legislazione italiana e ne trasmette copia all'istituzione designata dall'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato (Reg. 574/72 art.12 bis par. 2,  lett. a);

b) se al professionista la legislazione italiana non è applicabile, informa della situazione l'istituzione designata dalle autorità competenti dello Stato membro la cui legislazione è applicabile (Reg. 574/72 art.12 bis par. 1,  lett. b).

Criteri per determinare la legislazione applicabile in materia di contribuzione previdenziale

1) Il professionista che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro (Reg.1408/71 art.13 par.2, lett. a).

2) Il professionista che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro (Reg.1408/71 art.13 par.2, lett. b).

3) Il professionista che di norma esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro e svolge un lavoro nel territorio di un altro Stato membro rimane soggetto alla legislazione del primo Stato membro, purché la durata prevedibile di tale lavoro non sia superiore a dodici mesi. Se la durata del lavoro da effettuare si prolunga, si continua ad applicare la legislazione del primo Stato membro fino al compimento del lavoro solo previo accordo con l’autorità competente dello Stato in cui si svolge il lavoro. Tale accordo non può essere concesso per un periodo superiore a dodici mesi (Reg.1408/71 art.14 bis par.1).

4) Il professionista che di norma esercita un'attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro. Qualora non eserciti un'attività nel territorio dello Stato membro in cui risiede, egli è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita la sua attività principale (Reg.1408/71 art.14 bis par.2).

5) Il professionista che esercita simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetto:
a) di norma, alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata (Reg.1408/71 art.14 quater lett. a);
b) nel caso di esercizio di un'attività autonoma in Italia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro, alla legislazione di entrambi gli Stati (Reg.1408/71 art.14 quater lett. b e l’allegato VII al Reg. 1408/71);
c) per i casi particolari si veda l’allegato VII al Reg. 1408/71.

6) Il professionista che esercita l’attività di dipendente pubblico e che è assicurato in un regime speciale per i dipendenti pubblici di uno Stato membro e che esercita simultaneamente un’attività subordinata e/o autonoma nel territorio di uno o più Stati membri è soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui è assicurato in un regime speciale per i dipendenti pubblici (Reg.1408/71 art.14 sexies).

Totalizzazione dei periodi di contribuzione compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri ai fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni

Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta ad un regime speciale applicabile a lavoratori autonomi (come avviene per i medici liberi professionisti in Italia), i periodi compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri sono presi in considerazione per la concessione di tali prestazioni solo se essi sono stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione. L'allegato IV, parte B menziona, per ciascuno Stato membro interessato, i regimi speciali applicabili ai lavoratori autonomi.

Se, tenuto conto dei periodi di cui sopra, l'interessato non soddisfa le condizioni prescritte per beneficiare di tali prestazioni, si prendono in considerazione detti periodi per concedere le prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, a condizione che l'interessato sia stato iscritto ad uno di tali regimi (Reg.1408/71 art.45 par. 3).

Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l'interessato sia assicurato al momento dell'avverarsi del rischio, detta condizione è considerata soddisfatta se risulta assicurato in forza della legislazione di un altro Stato membro, secondo le modalità previste all'allegato IV per ciascuno Stato membro interessato (Reg.1408/71 art.45 par. 5).

Per la totalizzazione, ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, nella misura in cui è necessario ricorrervi per completare i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione del primo Stato membro ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, a condizione che tali periodi di assicurazione o di residenza non si sovrappongano

Eccezioni al divieto di cumulo dei periodi che si sovrappongono:

1. periodi sovrapposti che non sono considerati dalle istituzioni interessate agli stessi fini o in maniera identica (ad es. uno per il computo delle prestazioni, l'altro per l'acquisizione del diritto alle prestazioni);
2. periodi sovrapposti corrispondenti ad una doppia contribuzione;
3. periodi che non possono essere determinanti in maniera precisa, per cui si presume che non si sovrappongono.

Ciascuna delle istituzioni in causa procede separatamente a tale totalizzazione, tenendo conto dell'insieme dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri alle quali è stato soggetto (Reg. 574/72 art.15 par. 1, lett. a).

Metodo di calcolo per la liquidazione delle prestazioni

Se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni non sono soddisfatte se non dopo l'applicazione della totalizzazione dei periodi assicurativi, l'istituzione competente calcola l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore subordinato o autonomo, è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione.

L'istituzione competente determina quindi l'importo effettivo della prestazione in base all'importo teorico, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima che si avverasse il rischio, sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti, prima che il rischio si avverasse, sotto la legislazione di tutti gli Stati membri in causa (Reg.1408/71 art.46 par. 2).

L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull'importo dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni, determina i guadagni, i contributi o le maggiorazioni da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sulla base della media dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni accertata per i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che la suddetta istituzione applica (Reg.1408/71 art.47 par. 1, lett. d).


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